A chi si rivolge
Il controllo successivo di regolarità amministrativa coinvolge figure diverse, con responsabilità e bisogni informativi distinti. AuditingPA si rivolge alle segreterie generali degli enti locali, agli organi di valutazione e agli uffici di audit e controllo interno.
Chi usa AuditingPA
Segretari generali e comunali
L’articolo 147-bis pone il controllo successivo sotto la direzione del segretario. È una responsabilità personale, non delegabile nella direzione, che si esercita su un’attività continuativa e che va rendicontata a più organi. Il segretario ha bisogno di sapere in ogni momento a che punto è il ciclo e di poter dimostrare il metodo seguito.
Uffici controlli interni e audit
È l’ufficio che esegue materialmente il controllo: costruisce le checklist, estrae il campione, compila, aggrega. Di norma con poche persone e in aggiunta ad altri compiti. Il tempo che si recupera nell’automazione dell’estrazione e della reportistica è tempo che torna sull’esame degli atti.
OIV e nuclei di valutazione
Le risultanze del controllo sono per legge documenti utili per la valutazione. L’organo di valutazione le riceve e deve poterle utilizzare: servono dati confrontabili tra servizi e tra annualità, non relazioni discorsive.
RPCT e prevenzione della corruzione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trova nel controllo successivo l’evidenza su cui calibrare le misure. Le irregolarità ricorrenti, lette per voce e per servizio, sono ciò che distingue una programmazione fondata da un adempimento formale.
Uffici IT
AuditingPA è una soluzione SaaS interamente in cloud: nessuna installazione su PC o server, nessun requisito hardware particolare, nessuna manutenzione a carico dell’ente. Servono una buona connessione e un browser aggiornato. L’accesso prevede autenticazione a due fattori.
Quali enti
Il sistema dei controlli interni disciplinato dagli articoli 147 e seguenti del TUEL riguarda gli enti locali. Il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall’art. 147-bis comma 2 si applica a comuni e province secondo le modalità che ciascun ente definisce nel proprio regolamento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
Il tema si estende oltre il perimetro degli enti locali quando si guarda ai controlli sui fondi PNRR: i soggetti attuatori sono tenuti a verifiche proprie, per le quali la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso checklist semplificate con la circolare n. 10 del 12 marzo 2024.