Guida 6 min di lettura Aggiornata il 22 Agosto 2026

Il referto sui controlli interni alla Corte dei conti

Il referto sul sistema dei controlli interni non è un riassunto del lavoro svolto: è un questionario a risposta vincolata su come il sistema è organizzato e su quali risultati produce. Chi ha tenuto i dati in ordine lo compila in poche ore. Chi deve ricostruirli impiega settimane e, spesso, risponde a memoria.

La norma

L’articolo 148 del TUEL, riscritto dal d.l. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, affida alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali.

Il meccanismo è quello del referto annuale del sindaco, redatto sulla base di linee guida che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti adotta ogni anno con una propria deliberazione. Il referto è insieme un adempimento e la fonte principale su cui la Corte fonda le proprie valutazioni.

Il punto da tenere presente è che le linee guida cambiano ogni anno: cambiano le sezioni del questionario, cambiano le domande, cambiano i dati richiesti. Non esiste un modello stabile da riempire con gli stessi numeri dell’anno precedente.

Le linee guida per le relazioni sul 2025

Il riferimento vigente è la deliberazione n. 6/SEZAUT/2026/INPR, approvata nell’adunanza del 5 febbraio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2026.

ElementoContenuto
Deliberazionen. 6/SEZAUT/2026/INPR, Sezione delle autonomie
Esercizio di riferimento2025
Chi è obbligatosindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sindaci metropolitani, presidenti delle province
Termine30 maggio 2026
Modalitàtrasmissione tramite la piattaforma QFIT

Da non confondere con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2026/INPR, approvata nella stessa adunanza, che riguarda invece le relazioni dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2026-2028: adempimento diverso, soggetto diverso, oggetto diverso.

La soglia dei 15.000 abitanti

È il criterio che delimita l’obbligo del referto, non l’obbligo dei controlli. Il controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis vale per tutti gli enti locali, senza soglia dimensionale: cambia solo chi deve poi riferirne alla Corte in questa forma.

È un fraintendimento frequente nei comuni piccoli, e produce una conseguenza pratica sgradevole: si organizza il controllo con meno rigore perché «tanto non dobbiamo mandare niente». Poi la sezione regionale chiede conto del sistema in altra sede — in occasione dei questionari sui bilanci, o di un’istruttoria — e i dati non ci sono.

Che cosa viene chiesto

Le domande cambiano di anno in anno, ma la struttura è stabile e riguarda l’adeguatezza del sistema, non la legittimità dei singoli atti. Gli ambiti ricorrenti:

  • Impianto regolamentare — esistenza del regolamento dei controlli interni, data di adozione, eventuali revisioni.
  • Organizzazione del controllo successivo — chi lo dirige, chi lo esegue, con quale periodicità.
  • Tecnica di campionamento — quale, con quale numerosità, con quale motivazione.
  • Volumi — atti prodotti, atti controllati, copertura del controllo.
  • Esiti — irregolarità riscontrate, per tipologia e per ambito.
  • Direttive — se sono state emanate e con quali effetti.
  • Trasmissione delle risultanze — ai quattro destinatari del comma 3.
  • Controllo di gestione, equilibri, società partecipate, qualità dei servizi — le altre tipologie di controllo previste dall’art. 147.

Le domande che mettono in difficoltà

Tre in particolare, e non per la loro complessità:

  1. «Qual è la percentuale di atti sottoposti a controllo?» — richiede di conoscere la popolazione, non solo il numero di atti esaminati. Chi non ha definito la popolazione non ha il denominatore.
  2. «Con quale tecnica di campionamento?» — se il regolamento dice solo «casuale», la risposta è povera e la Corte lo rileva.
  3. «Quali irregolarità sono emerse e quali direttive sono seguite?» — richiede un dato aggregato per tipologia. Chi ha verbali discorsivi deve rileggerli tutti per contarli.

Che cosa succede se il sistema risulta inadeguato

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Art. 148, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

Va detto con precisione, senza drammatizzare e senza minimizzare. La sanzione è prevista, colpisce gli amministratori ed è di importo non trascurabile. Nella pratica delle sezioni regionali la conseguenza ordinaria di un referto debole non è la sanzione ma la pronuncia specifica, con richiesta di misure correttive e verifica nell’esercizio successivo.

Il costo reale, per un ente, è quasi sempre reputazionale e organizzativo: una pronuncia della sezione regionale sul funzionamento dei controlli è un documento pubblico che resta.

Arrivare al referto con i dati pronti

Il referto si compila a maggio, ma si costruisce durante l’anno. I dati che servono sono esattamente quelli che il ciclo di controllo produce — a condizione che vengano registrati mentre si lavora, non ricostruiti dopo.

Domanda del questionarioDato che deve esistere già
Percentuale di atti controllatinumerosità della popolazione per ciascun periodo
Tecnica di campionamentocriterio dichiarato nel regolamento e traccia dell’estrazione
Irregolarità per tipologiaesiti registrati per voce di checklist, non in forma discorsiva
Distribuzione per serviziociascun atto associato al servizio che l’ha adottato
Direttive emanateatto di trasmissione con protocollo e data
Andamento rispetto all’anno primachecklist stabili tra le annualità

L’ultima riga è la più insidiosa. Se le voci di controllo sono cambiate tra un anno e l’altro, il confronto misura la modifica del metodo e non il miglioramento dell’ente — e affermare un miglioramento su basi non omogenee è un rischio che non vale la pena correre in un documento destinato alla Corte dei conti.

Tre regole pratiche

  1. Leggere le linee guida dell’anno appena escono, non a ridosso della scadenza. Se una domanda nuova richiede un dato che non si sta raccogliendo, c’è tempo per iniziare a raccoglierlo.
  2. Registrare gli esiti in forma strutturata fin dal primo ciclo. Un giudizio discorsivo si legge bene e non si conta.
  3. Conservare la documentazione dell’estrazione insieme alle risultanze. È l’unica prova che la selezione sia stata davvero casuale.

Referto e risultanze non sono la stessa cosa

Distinzione che vale la pena tenere ferma, perché genera confusione anche negli enti organizzati:

Risultanze (art. 147-bis c. 3)Referto (art. 148)
Chi lo firmail segretarioil sindaco
A chi varesponsabili, revisori, OIV, consigliosezione regionale della Corte dei conti
Oggettogli esiti del controllo sugli attil’adeguatezza del sistema
Quandoperiodicamente, secondo regolamentoannualmente, entro il termine delle linee guida
Chi è tenutotutti gli enti localienti sopra le soglie indicate

Il primo alimenta il secondo. Un ente che trasmette risultanze aggregate e confrontabili ha già in mano quasi tutte le risposte del questionario.

Le altre guide

Il controllo successivo di regolarità amministrativa descrive il ciclo che produce questi dati; le tecniche di campionamento riguardano la domanda del questionario su cui più spesso si arriva impreparati.

Sul piano operativo, AuditingPA aggrega gli esiti per voce di controllo e per servizio: i numeri che il referto chiede sono già calcolati quando arriva il momento di compilarlo.

Dal metodo allo strumento

Quello che hai letto è il metodo. AuditingPA lo rende operativo: estrae il campione, guida la compilazione delle checklist, aggrega gli esiti per servizio e per voce di controllo.